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La tutela della salute nello sport: il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva

Una panoramica sul sistema normativo italiano e sulla Delibera per la Tutela Sanitaria per i tesserati UISP

 

Praticare attività sportiva è una delle abitudini più efficaci per mantenere e migliorare la salute. Lo sport favorisce il benessere fisico e mentale, aiuta a prevenire numerose malattie croniche e contribuisce a costruire uno stile di vita equilibrato e attivo.

Tuttavia, per ottenere i benefici dell’attività fisica è essenziale che essa venga svolta in sicurezza. La tutela della salute nello sport riguarda la prevenzione degli infortuni, la valutazione dell’idoneità fisica e la promozione di comportamenti responsabili, sia negli atleti dilettanti che in quelli professionisti.

In Italia il diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione come inalienabile e fondamentale (art. 32), allo stesso tempo, viene valorizzato l’impatto educativo, sociale e di benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme (art. 33).

Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e il mondo sportivo, lavora per creare un sistema integrato di prevenzione, promozione e controllo, che tuteli chi pratica sport e incoraggi la popolazione a muoversi di più, in ogni fase della vita. Al Servizio Sanitario Nazionale compete la tutela sanitaria delle attività sportive attraverso la valutazione finalizzata alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva. La normativa italiana prevede infatti specifiche forme di certificazione medica per l’attività sportiva, con l’obiettivo di garantire che ogni persona possa praticare sport in condizioni adeguate alle proprie capacità e al proprio stato di salute. Inoltre, vengono promossi programmi di informazione e formazione per diffondere una cultura dello sport sano e sicuro, rivolta a società sportive, medici, allenatori e cittadini.

In questo contesto, gli Enti di Promozione Sportiva come l'UISP e le ASD ed SSD affiliate svolgono un ruolo fondamentale: facilitano l’accesso alle attività fisiche, sostengono iniziative per la salute e contribuiscono a diffondere i valori dell’attività sportiva come strumento di crescita personale, inclusione e benessere collettivo.

 

Tutela sanitaria nell’attività sportiva UISP: cosa prevede la delibera

La Delibera sulla Tutela Sanitaria approvata dal Consiglio Nazionale UISP il 15 maggio 2021 rappresenta un riferimento fondamentale per la gestione della salute di chi pratica sport nelle attività promosse dall’ente.

Questa Delibera è uno strumento essenziale per armonizzare la pratica sportiva UISP alla normativa nazionale vigente, offrendo regole chiare su quali attività richiedono certificazioni mediche e in quali modalità. In questo modo, UISP continua a promuovere lo sport per tutti e per tutte, con la massima attenzione alla salute, alla sicurezza e al benessere dei propri tesserati.

 

Quadro normativo di riferimento

La Delibera UISP recepisce e interpreta le norme vigenti in materia di certificazione medica, con l’obiettivo di garantire sicurezza, chiarezza normativa e tutela sanitaria per tutti i partecipanti.

La Delibera si fonda principalmente su due decreti ministeriali:

 

Cosa si intende per attività agonistica

Secondo la Delibera, sono considerate attività agonistiche tutte quelle competizioni con classifica legata al risultato sportivo svolte a ogni livello. Per partecipare a queste attività è obbligatorio il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport o dal medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

La Delibera prevede anche alcune eccezioni, ad esempio:

  • per i tesserati sotto l’età minima specifica per disciplina, ai quali si richiede il certificato per attività non agonistiche. Le età di riferimento per l’inizio delle attività agonistiche variano a seconda della disciplina sportiva e sono specificate in una tabella all’interno dell’Allegato A alla Delibera;
  • per attività a basso impatto cardiovascolare, elencate nell’Allegato B alla Delibera, nelle quali, pur essendo presenti elementi competitivi, non è richiesta la certificazione agonistica In questo caso è opportuno che i partecipanti siano invitati in ogni caso ad effettuare un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

 

Attività non agonistiche e certificazione medica

Sono considerate attività non agonistiche tutte le forme di pratica sportiva che non presentano le caratteristiche indicate sopra. Anche in questo caso è previsto che i partecipanti siano in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, conforme alla disciplina del D.M. 24/04/2013.

La Delibera chiarisce però che non hanno obbligo di certificazione i soggetti che non svolgono alcuna attività sportiva:

  • soci non praticanti;
  • dirigenti, tecnici, arbitri e operatori sportivi che non svolgono attività fisica;
  • non tesserati a condizione che non partecipino ad attività non agonistiche o di tipo ludicomotorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare;
  • tesserato che svolge una attività che è stata definita come attività sportiva che non comporta impegno fisico, come da elenco indicato nell’ allegato C alla Delibera. Anche in questo caso è comunque opportuno che i partecipanti siano invitati in ogni caso ad effettuare un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

 

Attività sportiva per i minori di 6 anni

Non è richiesto il certificato medico per attività sportiva ai minori di età compresa tra zero e sei anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra ai sensi del Decreto interministeriale del 28 febbraio 2018. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono in ogni caso informare i genitori dei piccoli atleti della necessità di rivolgersi al pediatra, il quale valuterà il da farsi.

 

Attività ludico-motoria

Per attività ludico-motoria si intende l’attività motoria per il benessere psicofisico, svolta da persone non tesserate, in forma occasionale e non organizzata. Per queste attività non è previsto alcuna certificazione medica: la normativa vigente ne ha soppresso l’obbligo con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge il 9 agosto 2013, n. 98) .

 

Certificazione e ruolo del medico specialista

Per poter partecipare ad attività agonistiche è obbligatorio ottenere una certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Questa può essere rilasciata solo da medici specializzati in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. Questi professionisti possiedono competenze specifiche per valutare la salute generale dell’atleta, individuare possibili rischi legati alla disciplina sportiva praticata e richiedere eventuali approfondimenti diagnostici se necessario. La certificazione non è quindi un semplice attestato generico, ma il risultato di una valutazione specialistica approfondita. La certificazione per l’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Per le persone con disabilità, la certificazione per l’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale 4 marzo 1993. La visita medica segue un protocollo nazionale e, per molte discipline, è prevista con cadenza annuale (salvo alcune attività con cadenza biennale), per garantire un continuo monitoraggio della salute dell’atleta.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, emanate dal Ministero della Salute con Decreto ministeriale 8 agosto 2014 per partecipare ad attività sportiva non agonistica la legge prevede il possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, con validità annuale, rilasciato da: specialisti in medicina dello sport; medici di medicina generale o pediatri di libera scelta (per i propri assistiti); medici della Federazione medico-sportiva del CONI.

 

L’importanza della tutela della salute e i rischi in caso di omissione

La tutela sanitaria nelle attività sportive non è solo un adempimento normativo: è uno strumento per prevenire infortuni, promuovere l’attività fisica come parte integrante di uno stile di vita sano, e garantire che ogni persona, dal principiante all’atleta agonista, possa praticare sport in sicurezza.

L'assenza del certificato medico sportivo agonistico comporta rischi significativi per atleti, società sportive e dirigenti, includendo sanzioni amministrative, responsabilità civili e penali in caso di infortuni o decessi e la potenziale decadenza delle coperture assicurative.

In assenza della certificazione medica agonistica/non agonistica, qualsiasi manleva, autodichiarazione o liberatoria per scarico di responsabilità, sottoscritta tra l’atleta e la la società/associazione è da ritenersi sempre priva di validità e contraria alla normativa vigente secondo l’articolo 49 del DPR 445/2000 che disciplina i Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

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